Consiglio di Stato annulla tre licenze di sedi
Il Consiglio di Stato ha annullato tre licenze di funzionamento di sedi distaccate di università non statali e tre decisioni di certificazione di programmi di studio.
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Il Consiglio di Stato ha annullato tre licenze di funzionamento di sedi distaccate di università non statali e tre decisioni di certificazione di programmi di studio, con le decisioni 1167-1172 del 2026. Le decisioni sono state emesse dalla composizione a sette membri della III Sezione, presieduta da D. Kyrillopoulos e relatore E. Argyros, e rese pubbliche mercoledì 13 agosto. Le ragioni dell’annullamento sono procedurali e non di merito: il tribunale non ha stabilito che sia vietato il funzionamento di tali istituti, ma che gli specifici atti amministrativi siano stati emessi senza rispettare le condizioni previste dalla legge. Questa distinzione è cruciale, poiché lascia aperta la possibilità di riemissione delle licenze qualora gli uffici competenti rispettino le procedure che il tribunale ha ritenuto omesse.
Con le decisioni 1167 e 1169 sono stati annullati atti del sottosegretario all’Istruzione riguardanti licenze di insediamento e funzionamento di sedi distaccate di enti universitari, con la motivazione che l’ΕΟΠΠΕΠ ha omesso di verificare la conformità alle osservazioni sugli adeguamenti edilizi, dopo un sopralluogo. Con la decisione 1171 è stata annullata una licenza perché il parere favorevole dell’ΕΘΑΑΕ si basava su una relazione della Commissione Speciale di Valutazione, un cui membro aveva un rapporto con l’ente interessato, fatto che genera sospetto di parzialità ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Procedura Amministrativa. L’ΕΟΠΠΕΠ è l’ente che controlla gli standard edilizi e funzionali, mentre l’ΕΘΑΑΕ è l’autorità indipendente che valuta e certifica la qualità dei programmi di studio nell’istruzione superiore.
Con le decisioni 1168, 1170 e 1172 sono state annullate decisioni di certificazione di programmi di studio. Il tribunale ha stabilito che gli elementi dell’Allegato della decisione ΕΘΑΑΕ n. 48136, del 17 dicembre 2024, non costituiscono criteri quantitativi e qualitativi specifici, come richiede la legge 5094 del 2024. Contestualmente, il ΣτΕ ha ribadito quanto stabilito dalle decisioni 1919 e 1920 del 2025 dell’Assemblea Plenaria, secondo cui non è costituzionalmente vietato il funzionamento di sedi distaccate di università straniere dell’Unione Europea o nell’ambito del GATS. Il requisito di criteri misurabili mira a consentire che ogni certificazione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale, senza che il giudizio dipenda da formulazioni generiche e indeterminate.
Venerdì 14 agosto sono proseguite le prese di posizione delle parti coinvolte. L’Unione Panellenica dei Collegi Riconosciuti e l’Assemblea Plenaria dei presidenti degli Ordini degli Avvocati hanno pubblicato comunicati con letture diverse delle decisioni. Da parte sua, il ministero dell’Istruzione ha dichiarato che «non si perderà l’anno accademico». La questione pratica rimasta aperta riguarda la posizione degli studenti già iscritti a questi programmi e la procedura con cui le licenze potrebbero essere riemesse, qualora vengano sanate le irregolarità procedurali. Ulteriori informazioni nella pagina Giustizia.
Πηγές
- Πρωτογενείς πηγέςUniversità non statali: perché il ΣτΕ ha annullato tre licenze di funzionamento - Il ragionamento della decisione — LiFO · δημοσιεύθηκε 2026-08-13 · ανακτήθηκε 2026-08-14